Art. 6.

      1. L'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «Art. 6 - (Modalità per il collocamento). - 1. Entro due mesi dalla data in cui sorge l'obbligo di assumere i centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione minorati della vista, i datori di lavoro privati presentano richiesta di assunzione agli uffici competenti di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità indicate all'articolo 7 della medesima legge.
      2.
In caso di mancata richiesta entro il termine di cui al comma 1, gli uffici competenti invitano il datore di lavoro a provvedere entro un mese. Qualora questi non provveda, i medesimi uffici procedono d'ufficio all'avviamento al lavoro del centralinista telefonico o dell'operatore della comunicazione in base alla graduatoria formata con i criteri stabiliti dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
      3.
È ammesso il passaggio diretto del centralinista telefonico o dell'operatore della comunicazione minorato della vista dall'azienda o dall'ente nel quale è occupato ad un altro ente, previo nulla osta degli uffici competenti.
      4.
I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, e dall'articolo 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

 

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      5.
Qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto all'assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l'obbligo, gli uffici competenti li invitano a provvedere. Decorso inutilmente un mese, i medesimi uffici procedono all'avviamento al lavoro d'ufficio.
      6.
I centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione minorati della vista iscritti all'albo professionale possono essere iscritti, a domanda, anche negli elenchi tenuti dalle direzioni provinciali del lavoro di province diverse da quella di residenza».